PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di valorizzare e di riqualificare le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in forme compatibili con i loro scopi istitutivi, la presente legge promuove e sostiene l'insediamento e l'esercizio nelle medesime aree di attività economiche per la produzione di beni e di servizi, svolte dai privati in forma individuale o in forma di società.
      2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

          a) il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2, di un credito d'imposta per l'avviamento di iniziative economiche nelle aree protette nazionali, compatibili con gli scopi istitutivi delle stesse;

          b) la proroga e il rifinanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, delle misure agevolative di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per le piccole e medie imprese che effettuano investimenti ambientali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Riconoscimento del credito d'imposta).

      1. Fatti salvi le limitazioni territoriali e i vincoli di finalità imposti in materia di aiuti dello Stato dalle prescrizioni di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ai privati, singoli o associati, che

 

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intendono avviare iniziative economiche per la produzione di beni o di servizi compatibili con le finalità istitutive delle aree protette nazionali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è riconosciuto, per i primi tre anni di esercizio fiscale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite massimo di 90.000 euro nel triennio.
      2. Sono esclusi dall'ammissione al beneficio del credito d'imposta stabilito dal comma 1 del presente articolo i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto indicato dall'articolo 96 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      4. L'ammissione al credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:

          a) la domanda di avvio di attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

          b) sia stata inoltrata la domanda di partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, denominato «Registro EMAS».

      5. Al credito d'imposta di cui al comma 1 si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione 6 marzo 1996, della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della medesima comunicazione, entro

 

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il limite massimo di cui al citato comma 1.

Art. 3.
(Detassazione dei redditi di impresa
destinati agli investimenti ambientali).

      1. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata alla realizzazione nelle aree protette di investimenti ambientali nella forma di interventi, impianti e opere di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
      2. Agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 14, 15, 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Dichiarazione di autocertificazione).

      1. All'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Con specifici decreti dei Ministri competenti per le materie di cui al comma 2, sono disciplinate le modalità di formulazione e di presentazione delle dichiarazioni di autocertificazione previste dal comma 1».

      2. I decreti di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 5.
(Controlli).

      1. A decorrere dall'anno 2006, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Governo redige un apposito elenco dei soggetti residenti nelle aree protette che hanno usufruito, nel corso dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta di cui all'articolo 2.
      2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione dei benefìci ambientali conseguiti, nonché alla competitività del sistema dei soggetti interessati.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.